Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
 difeso  dall'Avvocatura  generale  dello Stato presso i cui uffici in
 Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato, contro il  presidente
 della giunta della provincia autonoma di Bolzano per la dichiarazione
 d'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 7 della legge provinciale
 13 marzo 1990, n. 6, recante "Nuove norme sulla  contrattazione",  in
 relazione  agli  artt. 4 e 8, n. 1, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 760
 nonche' 2, primo comma, del d.P.R.  16  marzo  1992,  n.  266  e  con
 riferimento   all'art.   7  del  d.l.  19  settembre  1992,  n.  384
 (convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438).
    1. - Tra le urgenti ed eccezionali misure volte a fronteggiare  il
 grave  disavanzo  pubblico,  il  d.l.  19  settembre  1992,  n.  384
 (convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438) ha disposto - all'art.
 7 - il sostanziale  "congelamento"  fino  al  31  dicembre  1993  del
 trattamento  economico  del  personale  destinatario degli accordi di
 comparto di cui alla legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93.
    La  Corte  ha  gia'  avuto  modo  di  rilevare  (con  sentenza  n.
 296/1993),  che il citato art. 7 prevede una sospensione della regola
 posta  dall'art.  13  della  legge-quadro   sul   pubblico   impiego,
 disponendo  la  stabilizzazione  della  ultrattivita'  degli  accordi
 relativi  al  periodo   1988-1990   fino   a   tutto   il   1993   e,
 conseguentemente,  spostando  ex  lege  l'inizio  di  efficacia degli
 accordi "nuovi" (rispetto a quelli per il triennio 1988-1990)  al  1›
 gennaio 1994.
    Ne ha inferito la Corte che la ripetuta norma - siccome rivolta ad
 integrare,  se  pure  in  via  di deroga eccezionale e temporanea, la
 disciplina  sull'efficacia   temporale   degli   accordi   collettivi
 stabilita  dall'art.  13 della legge n. 93/1983 e, dunque, un aspetto
 essenziale del  principio  della  contrattazione  collettiva  di  cui
 all'art.  3,  legge-quadro  ult.  cit.  -  si  connota  degli  stessi
 caratteri propri delle norme fondamentali  delle  riforme  economico-
 sociali  (piu'  volte  riconosciute  alle  disposizioni  della legge-
 quadro) cosi' da dover trovare  uniforme  applicazione  su  tutto  il
 territorio nazionale, e da imporsi all'osservanza anche degli enti di
 autonomia speciale.
    2.  -  Nonostante  il  vincolo  in tal guisa stabilito (a non dare
 efficacia  agli  accordi  di  comparto  per  i  pubblici   dipendenti
 relativamente  al  triennio  1991-1993), ed in violazione - percio' -
 della  commentata  norma  di  riforma  economico-sociale  oltre   che
 dell'art.  8, n. 1, st. spec., il presidente della giunta provinciale
 di Bolzano ha emanato, con decreto 11 febbraio 1993, n. 5 (in  suppl.
 ord.  n.  1  al  B.U.  22 giugno 1993, n. 29), il "regolamento per il
 recepimento  delle  norme  risultanti   dalla   disciplina   prevista
 dall'accordo  intercompartimentalerelativo  al triennio 1991-1993 per
 il personale della provincia autonoma di Bolzano e degli enti da essa
 dipendenti", disciplina che comporta  il  riconoscimento  di  aumenti
 retributivi  (artt.  5 e 6) con consistente incremento degli oneri di
 bilancio per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 (art. 40).
    Poiche'  in  concreto  interferente con le esercitate attribuzioni
 statali in tema di direzione della politica  economica  generale  del
 Paese,  il  menzionato  provvedimento  del  presidente  della  giunta
 provinciale di Bolzano viene, dal deducente, impugnato con separata e
 coeva istanza per regolamento di competenza, da ritenere -  invero  -
 appropriato  e  conducente  rimedio  a  salvaguardia  delle  sfere di
 competenze proprie degli organi dello Stato, tale da assicurare,  con
 l'annullamento   dell'atto   denunciato,   il   pieno   dispiegamento
 d'efficacia ed in maniera uniforme su tutto il  territorio  nazionale
 delle  eccezionali  ed  urgenti  misure  congiunturali  promosse  dal
 Governo ed approvate dal Parlamento.
    La vicenda, del resto, formante oggetto del cosi' proposto ricorso
 per conflitto di  attribuzioni  non  appare  riconducibile  sotto  la
 disciplina  delineata  dall'art.  2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266,
 posto - tra l'altro - che: a) il rispetto dei limiti derivanti  dalle
 norme   fondamentali  di  riforma  economico-sociale  si  impone,  al
 legislatore ed agli organi della provincia autonoma, direttamente  in
 forza   delle  disposizioni  dello  statuto  speciale,  senza  alcuna
 necessita' di interposti atti; b) come si argomenta, a fortiori,  dal
 quinto   comma   dell'art.   2   cit.,  l'ipotizzabilita'  stessa  di
 un'attivita' di adeguamento della  vigente  legislazione  provinciale
 deve, correttamente, escludersi in radice allorche' la norma statale,
 destinata  a  costituire  un  limite  a sensi degli artt. 4 e 5 dello
 statuto speciale, sia diretta a provvedere a  situazioni  eccezionali
 di  necessita'  ed  urgenza  (com'e' a dire, anche dal punto di vista
 formale, della disposizione di cui all'art.  7,  d.l.  19  settembre
 1992,  n.  384,  poi  convertito in legge n. 438/1992; c) nel caso di
 specie, non viene comunque in rilievo un  problema  di  rapporti  tra
 legislazione  statale  e  legislazione  provinciale  (ma, semmai, tra
 norma statale ed atto amministrativo della provincia).
    3. - Quando, peraltro, volesse (e  potesse)  accedersi  a  diversa
 ricostruzione  del  sistema  innovativamente  introdotto  dalle  piu'
 recenti "norme di attuazione" dello  statuto  speciale  emanante  col
 gia' citato d.lgs. n. 266/1992, e cosi' ritenersi che, in mancanza di
 un  formale  adeguamento  della legge provinciale 13 marzo 1990, n. 6
 (e, segnatamente, dall'art. 7  di  questa)  alla  norma  -  ancorche'
 temporaneamente  derogatoria  - posta dal commentato art. 7 del d.l.
 n. 384/1992,  la  sola  disciplina  applicabile  nella  provincia  di
 Bolzano  sia quella risultante dalle preesistenti disposizioni legis-
 lative provinciali, il deducente  impugna,  col  presente  atto,  per
 violazione   degli  artt.  4  e  8,  n.  1,  dello  statuto  speciale
 d'autonomia, ed ai  sensi  dell'art.  2,  secondo  comma,  d.lgs.  n.
 266/1992,  l'art.  7  della  legge  provinciale  13  marzo 1990, n. 6
 siccome non  adeguato  alle  disposizioni,  aventi  valore  di  norme
 fondamentali  di  riforma economico-sociale, dettate con l'art. 7 del
 d.l. 19 settembre 1992, n. 384.
    Poiche', invero, e' inutilmente scaduto il  termine  di  sei  mesi
 fissato dal primo comma dell'art. 2 d.lgs. n. 266/1992 (e decorrente,
 nella specie, dalla data di pubblicazione - 18 settembre 1992 - della
 legge  n.  438,  di  conversione del d.l. cit.), la denunciata norma
 provinciale deve riconoscersi ormai contrastante  con  le  richiamate
 disposizioni  del  t.u.  delle  leggi  costituzionali  concernenti lo
 statuto speciale Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n.  670,
 artt.  4  e 8, n. 1) cosi' da dover essere privata d'efficacia (nella
 parte in cui non risulta adeguata - pur se in  via  temporanea  -  al
 piu'  volte  citato  art.  7  d.l.  n.    384/1992)  con conseguente
 rimozione  d'ogni  ipotizzabile  impedimento  all'applicazione  della
 norma statale anche nel territorio provinciale.
    Per gli esposti motivi, il ricorrente Presidente del Consiglio dei
 Ministri
    Chiede  che,  disposta  -  per  connessione e ad ogni effetto - la
 riunione  del  presente   ricorso   e   di   quello   per   conflitto
 d'attribuzioni  di  cui in narrativa, sia dichiarata l'illegittimita'
 costituzionale dell'art. 7 della legge provinciale 13 marzo 1990,  n.
 6.