Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato, contro il presidente della giunta della provincia autonoma di Bolzano per la dichiarazione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge provinciale 13 marzo 1990, n. 6, recante "Nuove norme sulla contrattazione", in relazione agli artt. 4 e 8, n. 1, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 760 nonche' 2, primo comma, del d.P.R. 16 marzo 1992, n. 266 e con riferimento all'art. 7 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438). 1. - Tra le urgenti ed eccezionali misure volte a fronteggiare il grave disavanzo pubblico, il d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438) ha disposto - all'art. 7 - il sostanziale "congelamento" fino al 31 dicembre 1993 del trattamento economico del personale destinatario degli accordi di comparto di cui alla legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93. La Corte ha gia' avuto modo di rilevare (con sentenza n. 296/1993), che il citato art. 7 prevede una sospensione della regola posta dall'art. 13 della legge-quadro sul pubblico impiego, disponendo la stabilizzazione della ultrattivita' degli accordi relativi al periodo 1988-1990 fino a tutto il 1993 e, conseguentemente, spostando ex lege l'inizio di efficacia degli accordi "nuovi" (rispetto a quelli per il triennio 1988-1990) al 1 gennaio 1994. Ne ha inferito la Corte che la ripetuta norma - siccome rivolta ad integrare, se pure in via di deroga eccezionale e temporanea, la disciplina sull'efficacia temporale degli accordi collettivi stabilita dall'art. 13 della legge n. 93/1983 e, dunque, un aspetto essenziale del principio della contrattazione collettiva di cui all'art. 3, legge-quadro ult. cit. - si connota degli stessi caratteri propri delle norme fondamentali delle riforme economico- sociali (piu' volte riconosciute alle disposizioni della legge- quadro) cosi' da dover trovare uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale, e da imporsi all'osservanza anche degli enti di autonomia speciale. 2. - Nonostante il vincolo in tal guisa stabilito (a non dare efficacia agli accordi di comparto per i pubblici dipendenti relativamente al triennio 1991-1993), ed in violazione - percio' - della commentata norma di riforma economico-sociale oltre che dell'art. 8, n. 1, st. spec., il presidente della giunta provinciale di Bolzano ha emanato, con decreto 11 febbraio 1993, n. 5 (in suppl. ord. n. 1 al B.U. 22 giugno 1993, n. 29), il "regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentalerelativo al triennio 1991-1993 per il personale della provincia autonoma di Bolzano e degli enti da essa dipendenti", disciplina che comporta il riconoscimento di aumenti retributivi (artt. 5 e 6) con consistente incremento degli oneri di bilancio per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 (art. 40). Poiche' in concreto interferente con le esercitate attribuzioni statali in tema di direzione della politica economica generale del Paese, il menzionato provvedimento del presidente della giunta provinciale di Bolzano viene, dal deducente, impugnato con separata e coeva istanza per regolamento di competenza, da ritenere - invero - appropriato e conducente rimedio a salvaguardia delle sfere di competenze proprie degli organi dello Stato, tale da assicurare, con l'annullamento dell'atto denunciato, il pieno dispiegamento d'efficacia ed in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale delle eccezionali ed urgenti misure congiunturali promosse dal Governo ed approvate dal Parlamento. La vicenda, del resto, formante oggetto del cosi' proposto ricorso per conflitto di attribuzioni non appare riconducibile sotto la disciplina delineata dall'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, posto - tra l'altro - che: a) il rispetto dei limiti derivanti dalle norme fondamentali di riforma economico-sociale si impone, al legislatore ed agli organi della provincia autonoma, direttamente in forza delle disposizioni dello statuto speciale, senza alcuna necessita' di interposti atti; b) come si argomenta, a fortiori, dal quinto comma dell'art. 2 cit., l'ipotizzabilita' stessa di un'attivita' di adeguamento della vigente legislazione provinciale deve, correttamente, escludersi in radice allorche' la norma statale, destinata a costituire un limite a sensi degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale, sia diretta a provvedere a situazioni eccezionali di necessita' ed urgenza (com'e' a dire, anche dal punto di vista formale, della disposizione di cui all'art. 7, d.l. 19 settembre 1992, n. 384, poi convertito in legge n. 438/1992; c) nel caso di specie, non viene comunque in rilievo un problema di rapporti tra legislazione statale e legislazione provinciale (ma, semmai, tra norma statale ed atto amministrativo della provincia). 3. - Quando, peraltro, volesse (e potesse) accedersi a diversa ricostruzione del sistema innovativamente introdotto dalle piu' recenti "norme di attuazione" dello statuto speciale emanante col gia' citato d.lgs. n. 266/1992, e cosi' ritenersi che, in mancanza di un formale adeguamento della legge provinciale 13 marzo 1990, n. 6 (e, segnatamente, dall'art. 7 di questa) alla norma - ancorche' temporaneamente derogatoria - posta dal commentato art. 7 del d.l. n. 384/1992, la sola disciplina applicabile nella provincia di Bolzano sia quella risultante dalle preesistenti disposizioni legis- lative provinciali, il deducente impugna, col presente atto, per violazione degli artt. 4 e 8, n. 1, dello statuto speciale d'autonomia, ed ai sensi dell'art. 2, secondo comma, d.lgs. n. 266/1992, l'art. 7 della legge provinciale 13 marzo 1990, n. 6 siccome non adeguato alle disposizioni, aventi valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale, dettate con l'art. 7 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384. Poiche', invero, e' inutilmente scaduto il termine di sei mesi fissato dal primo comma dell'art. 2 d.lgs. n. 266/1992 (e decorrente, nella specie, dalla data di pubblicazione - 18 settembre 1992 - della legge n. 438, di conversione del d.l. cit.), la denunciata norma provinciale deve riconoscersi ormai contrastante con le richiamate disposizioni del t.u. delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 4 e 8, n. 1) cosi' da dover essere privata d'efficacia (nella parte in cui non risulta adeguata - pur se in via temporanea - al piu' volte citato art. 7 d.l. n. 384/1992) con conseguente rimozione d'ogni ipotizzabile impedimento all'applicazione della norma statale anche nel territorio provinciale. Per gli esposti motivi, il ricorrente Presidente del Consiglio dei Ministri Chiede che, disposta - per connessione e ad ogni effetto - la riunione del presente ricorso e di quello per conflitto d'attribuzioni di cui in narrativa, sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge provinciale 13 marzo 1990, n. 6.